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Statuto

Repertorio n. 2950/1190 – Allegato “A”

Pro Loco di Scano di Montiferro
Statuto Sociale
 
Costituzione e scopi
Art. 1

Nel comune di Scano di Montiferro è costituita una Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Provincia di Oristano, nel Comune di Scano di Montiferro. La Pro Loco è sottoposta alla vigilanza dell’Amministrazione Regionale, che può esercitarla anche tramite enti pubblici appositamente delegati.

Art. 2
L’associazione ha il compito di provvedere al miglioramento e allo sviluppo turistico della località. In particolare essa deve:
  1. riunire tutti coloro (enti, albergatori, esercenti, operatori economici, etc.) che hanno interesse allo sviluppo della località;
  2. tutelare e migliorare il patrimonio paesaggistico, ambientale, monumentale ed artistico della località;
  3. assumere e promuovere iniziative intese a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche della località;
  4. assumere, promuovere e coordinare le iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, e a richiamare ospiti e a favorirne le condizioni di soggiorno;
  5. promuovere, attuare e coordinare manifestazioni ed iniziative di interesse turistico;
  6. assistere i turisti;
  7. promuovere la realizzazione ed il miglioramento di impianti ricettivi, pubblici esercizi, ritrovi e impianti turistico-sportivi;
  8. svolgere attività intesa a richiamare l’attenzione delle competenti autorità su specifici problemi locali la cui soluzione apporti direttamente o indirettamente un beneficio alle attività turistiche locali;
  9. sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
  10. compilare e tenere aggiornato un registro dei locali da affittare a scopo di villeggiatura, corredato di tutti i dati necessari; sorvegliare costantemente la osservanza dei prezzi e delle tariffe eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti autorità;
  11. istituire un apposito ufficio di informazioni turistiche che sia in grado di corrispondere ad ogni richiesta verbale o scritta, che riguardi il turismo nella località e in Sardegna, e di fornire ai viaggiatori ed ai turisti tutte quelle notizie di cui possano aver bisogno per la scelta dell’eventuale soggiorno o itinerario, e quindi indirizzi, tariffe, orari, programmi, etc.;

Art. 3

La “Pro Loco” svolge la sua opera nel territorio del Comune di Scano di Montiferro ed eventualmente nelle zone contermini, individuate di intesa con i Comuni interessati.

Art. 4
Proventi
I proventi con i quali la “Pro Loco” provvede alla propria amministrazione e allo svolgimento delle proprie attività sono:
  1. le quote degli associati;
  2. eventuali contributi del Comune o di altri enti pubblici o di privati;
  3. eventuali donazioni;
  4. proventi di gestioni o di iniziative stabili o occasionali.
Art. 5
Dei soci
Possono essere soci della “Pro Loco” tutti i cittadini, anche non residenti, che godano del diritto di voto ai sensi dell’art. 48 della Costituzione, ed enti, ditte e persone giuridiche che siano comunque interessati allo sviluppo dell’industria turistica.

Art. 6
I soci effettivi possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti e aggregati.
Sono soci ordinari coloro che versano una quota annua il cui importo è stabilito dall’Assemblea dei soci in ragione di € 6,00.
Sono soci sostenitori, coloro che, oltre alla quota ordinaria, conferiscono contribuzioni straordinarie.
Sono soci benemeriti coloro che hanno arrecato particolari benefici morali e materiali all’Associazione.
Sono soci aggregati i minori degli anni 18 che sono tenuti al pagamento di una quota annua, di importo inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, fissato in € 3,00.

Art. 7
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione devono dare l’adesione per iscritto.
Sulle ammissioni di nuovi soci decide il Consiglio di Amministrazione della “Pro Loco”. Eventuali cause di non ammissione, limitate alla mancanza dei requisiti civili e politici, dovranno essere motivate agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Contro la decisione che respinge la domanda d’ammissione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
Non possono essere accettati nuovi soci nei novanta giorni precedenti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8
Tutti i soci hanno diritto di voto fatta eccezione per i soci aggregati che hanno voto consultivo. Per la elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione occorre che la qualità di socio sia posseduta da almeno un anno.
I soci aggregati non possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione.
Tutti i soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni dell’Associazione, a frequentare i locali, nonché ad usufruire del servizio di assistenza e di ogni altra prestazione gratuita offerta dall’Associazione.

Art. 9
La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità e indegnità. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 10
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
  1. l’Assemblea Generale dei Soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri.

Art. 11
1. Assemblea Generale dei Soci
I soci sono convocati una volta all’anno dal Presidente in Assemblea Generale ordinaria e tutte le volte che occorra in forma straordinaria, mediante avviso, almeno otto giorni prima, possibilmente a domicilio, e sempre con manifesto affisso all’esterno della sede e all’albo del Municipio e con altra forma di pubblicità di uso locale.

Art. 12
L’Assemblea Generale dei Soci ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:
  1. eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
  2. approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  3. decide sulle direttive dell’attività dell’Associazione;
  4. delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell’Assemblea, sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno da almeno un quarto dei soci.

I soci possono fare in Assemblea tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell’Associazione e lo sviluppo delle attività turistiche locali.

Art. 13
I soci sono riuniti in Assemblea Generale straordinaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, o quando il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, lo ritenga necessario, o quando sia richiesta la convocazione con domanda firmata da almeno un quarto dei soci.

Art. 14
Copia dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale viene inviata all’Assessorato Regionale al Turismo ed all’Organo Regionale Rappresentativo delle Associazioni Pro Loco che possono far partecipare all’Assemblea un proprio rappresentante senza diritto di voto.

Art. 15
L’Assemblea Generale è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, tranne che per le variazioni dello Statuto per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli iscritti all’Associazione. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione che può avere luogo anche nello stesso giorno, fissato per la prima, un’ora dopo.

Art. 16
L’Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Godono del diritto di elettorato, attivo e passivo, i soci che abbiano versato la quota associativa per l’anno in corso e i soci benemeriti.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
Il Presidente dell’Associazione che termina il proprio mandato non può presiedere l’Assemblea convocata per la elezione degli Organi dell’Associazione.

Art. 17
Nell’Assemblea Generale ordinaria il Presidente dell’Associazione fa la relazione sull’attività svolta e la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione e dà lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
I soci possono fare tutte le proposte che ritengono opportune per il vuon andamento dell’Associazione e per lo sviluppo delle attività turistiche locali.

Art. 18
2. Il Consiglio di Amministrazione
I membri del Consiglio di Amministrazione, in numero di sette, sono eletti dall’Assemblea, a scrutinio segreto, fra i soci che abbiano almeno un anno di anzianità associativa. Del Consiglio fanno parte, inoltre, di diritto, con voto deliberativo, due rappresentanti del Comune di cui uno della minoranza.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.
Gli eletti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione con il primo, o con i successivi, dei non eletti, quali risultano dallo scrutinio di votazione dell’Assemblea.
In mancanza, l’Assemblea provvederà alla relativa elezione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 19
Il Consiglio è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea medesima.
Il Consiglio in particolare:

  1. delibera sulla convocazione dell’Assemblea dei soci;
  2. studia i problemi locali;
  3. delibera circa l’indirizzo e lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
  4. predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, con le relative relazioni, da sottoporre all’Assemblea;
  5. autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un capitolo all’altro del fondo di riserva;
  6. delibera sull’acquisto, la vendita e la locazione dei beni immobili;
  7. delibera sulle liti attive e passive;
  8. nomina gli eventuali impiegati, determinandone le attribuzioni e gli emolumenti;
  9. delibera, con decisione motivata ed entro sessanta giorni dalla presentazione, sulle eventuali cause di non ammissione di nuovi soci nell’Associazione. In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo tale deliberazione deve essere adottata entro il novantesimo giorno precedente la data delle elezioni medesime.

Art. 20
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro invito del Presidente o quando almeno un terzo dei componenti ne presenti domanda scritta.
Gli avvisi di convocazione sono inviati ai Consiglieri con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima della riunione.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione degli oggetti da trattarsi e l’ordine dei lavori. Non potranno essere discusse proposte non iscritte all’ordine del giorno a meno che la maggioranza dei membri non ne dichiari l’urgenza chiedendo l’immediata trattazione.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene considerato decaduto; alla sua sostituzione si provvede ai sensi del precedente art. 18.

Art. 21
Una copia dell’avviso di convocazione del consiglio viene inviata all’Assessorato Regionale al Turismo che può far presenziare alla riunione del Consiglio un proprio rappresentante.

Art. 22
3. Della Presidenza
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, e, in mancanza di questi, da un Consigliere da lui designato.
Egli può compiere tutti gli atti occorrenti per il funzionamento dell’Associazione non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali.
In particolare convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea; redige gli ordini del giorno; dispone per gli atti occorrenti per l’esplicazione delle attività dell’Associazione; cura l’esecuzione dei provvedimenti e dei deliberati del Consiglio e dell’Assemblea; assume provvedimenti urgenti che ritiene opportuno, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio.

Art. 23
4. Del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, eletti fra i soci dell’Assemblea. I Revisori durano in carica tre anni.
Essi esaminano periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale, redigendo ogni volta apposito verbale.
Esaminano in particolare, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, formulando in proposito relazione che deve essere letta all’Assemblea dei soci.
Se invitati dal Presidente possono presenziare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24
5. Del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi di cui uno nominato dal Comune e due supplenti eletti dall’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri nomina tra i membri effettivi il proprio Presidente che dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia tra i singoli soci, tra gli organi sociali, fra gli organi sociali e i soci.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza con voto segreto.

Art. 25
Il Consiglio nomina il Segretario che può essere scelto tra i Consiglieri ed i soci, e, ove occorra, in base ad apposito regolamento da approvarsi dall’Assemblea, assume gli impiegati necessari per il funzionamento dell’Ufficio.

Art. 26
Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza, ne conserva con cura la trascrizione su apposito registro, provvede agli atti amministrativi e alla tenuta dei libri sociali; controfirma i documenti contabili sottoscritti dal Presidente.

Art. 27
Dell’esercizio finanziario
L’esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Art. 28
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere presentati all’Assemblea per l’approvazione, rispettivamente entro il 30/11 ed il 31/01.

Art. 29
Il servizio di cassa dell’Associazione verrà disimpegnato da un istituto bancario, mediante ordini di incasso e mandato di pagamento, ovvero mediante conto corrente bancario e postale. Ogni operazione dovrà essere annotata su apposito registro.

Art. 30
Modificazioni e scioglimento dell’Associazione
Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere approvata dalla Assemblea Generale col voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti e ratificata dall’Assessorato Regionale al Turismo, quindi trasmessa in copia all’Organo Regionale Rappresentativo delle Associazioni Pro Loco della Sardegna.

Art. 31
Lo scioglimento della Pro Loco non potrà essere deliberato che dall’Assemblea Generale, e dovrà essere votato da almeno tre quarti dei soci iscritti.

Art. 32
In caso di scioglimento i beni dell’Associazione saranno devoluti sulla base delle determinazioni assunte dall’Assessorato Regionale al Turismo.


Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, compatibilmente, le norme del codice civile che regolano la società.